Art. 2.
(Modifiche all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633).

      1. All'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Si procede a querela della persona offesa»;

          b) al comma 4, alinea, dopo le parole: «nel comma 1» sono inserite le seguenti: «, se accertati nell'ambito di attività produttive o commerciali,».